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Bertocchi: “Tempo pieno per scuole e oratori”
13 Febbraio 2018 @ 08:00 - 17:00
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«Tempo pieno per scuole e Oratori». La proposta di Paolo Bertocchi per dare più servizi alle famiglie e valorizzare e luoghi di aggregazione e di formazione.
“Tempo pieno” è la proposta di progetto di legge regionale che oggi presento – dichiara Paolo Bertocchi capogruppo PD in Provincia e candidato al Consiglio regionale con Gorgio Gori -. Obiettivo: favorire l’ampliamento di orario di apertura delle Scuole e dei principali luoghi di formazione e aggregazione nei pomeriggi, nei fine settimana, e nei periodi di chiusura scolastica, in modo che siano a disposizione del territorio, attraverso attività rivolte sia agli alunni e ai loro nuclei familiari sia all’intera cittadinanza, così da diventare anche luogo di inclusione e di superamento di qualsiasi discriminazione. Cinque milioni di euro all’anno, reperiti attraverso il “Fondo regionale per progetti”, per un vero e proprio piano regionale che rappresenti anche un concreto intervento a favore delle famiglie per conciliare i tempi di lavoro e di vita. Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e, nei mesi estivi, oratori, parrocchie, centri estivi comunali e associazioni impegnate nella lotta al disagio e alla dispersione scolastica.
Bisogna prendere come esempio l’attività delle scuole, degli oratori e dei progetti comunali che in questi anni in Provincia di Varese hanno offerto aperture oltre i normali orari delle lezioni scolastiche e formazione. Regione Lombardia deve aiutare queste esperienze mettendo in campo le risorse per un intervento strutturale che possa funzionare sia nelle città, dove le scuole aperte fino a sera possono diventare uno straordinario luogo di aggregazione e di coesione sociale, sia per i Comuni più piccoli dove è alta la richiesta di luoghi formativi per i più giovani e per le famiglie.
IL PROGETTO
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Lombardia, nell’ambito degli interventi a favore dell’istruzione e formazione
e della lotta al disagio giovanile e alla dispersione scolastica, definisce prioritario
l’intervento rivolto al servizio TEMPO PIENO.
2. Regione Lombardia con la presente legge intende favorire l’ampliamento di orario di
apertura delle Scuole e dei principali luoghi di formazione e aggregazione nei pomeriggi,
nei fine settimana, e nei periodi di chiusura scolastica, in modo che siano a disposizione
del territorio nel quale sono inserite, attraverso attività rivolte sia agli alunni e ai loro nuclei
familiari, sia all’intera cittadinanza, così da diventare anche luogo di inclusione e di
superamento di qualsiasi discriminazione.
Articolo 2
Definizione di TEMPO PIENO
1.Il TEMPO PIENO è inteso il servizio attraverso cui i bambini e gli alunni completano un
percorso di formazione oltre che di istruzione. Il servizio TEMPO PIENO si propone di
offrire un’opportunità educativa che aumenti le relazioni fra bambino e adulto, che esalti la
potenzialità dell’alunno, motivi e incoraggi all’apprendimento.
A livello nazionale, il Miur ha avviato alcuni progetti di aperture delle scuole come il
progetto “La scuola al centro”, stanziando finanziamenti per gli istituti che hanno scelto
scelto di restare aperti di pomeriggio e d’estate; oltre allo sviluppo della didattica
tradizionale, l’obiettivo del progetto scuola al centro è quello di investire in una serie di
attività alternative capaci di affascinare i bambini come musica, teatro, sartoria, danza e
sport.
Articolo 3
Destinatari
1. Sono destinatari degli interventi che Regione Lombardia supporta nel progetto TEMPO
PIENO sono le reti nel quale il minore esercita le funzioni di apprendimento:
– Scuole dell’infanzia, scuole primaria e secondarie di primo grado
– Oratori, parrocchie
– Servizi di amministrazioni comunali che operano nella lotta dl disagio giovanile e
nella dispersione scolastica
– Associazioni che si distinguono per interventi educativi
I soggetti di cui sopra possono accedere ai finanziamenti, in forma singola o in forma
raggruppata (ossia in rete tra loro). Il progetto presentato in forma singola o raggruppata
deve essere proposto da un soggetto richiedente che funge da capofila e che sarà l’unico
referente per tutte le operazioni amministrative e contabili del progetto secondo le modalità
stabilite da Regione Lombardia.
Articolo 4
Compiti della Regione
La Regione Lombardia attua le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente
legge:
a) Supporta progetti a favore dell’inclusione scolastica, stimola iniziative educative,
ludiche, sportive, culturali e più in generale di aggregazione sociale;
b) garantisce, con la collaborazione degli Enti, la formazione e l’apprendimento oltre
l’orario scolastico;
c) Delibera un bando annuale per l’assegnazione dei contributi regionali.
Articolo 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 4,
quantificabili in euro 5.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, si
provvede con l’aumento della disponibilità della missione 4 ‘Istruzione e diritto allo studio’,
programma 7 ‘Diritto allo studio’ – Titolo I ‘Spese correnti’ e corrispondenti riduzioni delle
disponibilità della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 3 ‘Atri Fondi’ – Titolo I
‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
Articolo 6
Clausola valutativa
1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni
anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al
raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l’aggiornamento della
programmazione pluriennale.